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Sfratti per morosità

Lo sfratto per morosità è il procedimento che serve ai proprietari di immobili per ottenere la riconsegna del bene affittato e recuperare i canoni di affitto non pagati dall’inquilino.

Quando il vostro l’inquilino non paga il canone d’affitto, potete chiedere al Giudice di dichiarare attraverso un decreto lo sfratto per morosità. Attraverso lo stesso decreto di convalida sarà fissata la data per l’esecuzione dello sfratto e separatamente l’ordine di pagamento dei canoni non pagati.

Nel caso in cui l’inquilino non rilasci l’immobile spontaneamente entro il termine stabilito dal Giudice si dovrà procedere con la liberazione forzosa da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Quando un inquilino viene definito moroso?

Quando il canone di affitto non viene pagato. Basta una sola mensilità non pagata dopo 20 giorni dal termine pattuito e/o degli oneri accessori (quindi le spese condominiali) se superano le due mensilità del canone.

IMPORTANTE: la morosità esiste solo se si è in possesso di un regolare contratto di affitto registrato e dove viene riportato l’importo del canone pattuito tra le parti. Non esiste la possibilità di sfratto se l’affitto non è registrato e, quindi, in nero.

 

Si può iniziare il procedimento di sfratto per morosità solo nel caso esistano tutte e due le condizioni.

Nel caso si voglia procedere con l’intimazione allo sfratto è indispensabile rivolgersi ad un avvocato che rediga l’intimazione di sfratto con la citazione in udienza per la convalida per poi notificarla all’inquilino.

Cosa può succedere davanti Giudice il giorno dell’udienza?

– l’inquilino non si presenta: il Giudice potrà comunque emettere l’ordinanza di convalida e stabilire la data della liberazione dell’immobile.

– l’inquilino si presenta e chiede un “termine di grazia” per saldare il debito nei Vostri confronti. Tale termine non può superare i 90 giorni;

– l’inquilino si oppone alla convalida di sfratto (con un suo avvocato). Sarà il Giudice a decidere chi ha ragione e chi torto.

Nel caso in cui il Giudice emetta un’ordinanza di convalida sarà, anche, fissata la data per l’esecuzione dello sfratto cioè il termine massimo entro il quale l’inquilino dovrà riconsegnare l’immobile.

L’ordinanza è il titolo esecutivo che serve all’Ufficiale Giudiziario per “cacciare” l’inquilino.

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Il nostro team è a disposizione per approfondire con voi le azioni da eseguire

IMPORTANTE: anche se non è stato registrato un regolare contratto di locazione non esitate a contattarci per richiederci la soluzione al Vostro problema.